Guida senza patente: da oggi fino a 15 mila euro di sanzione
06-02-2016 20:12 - Attualità
In vigore dal 6 Febbraio 2016 la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi la guida senza patente che quindi diventa una violazione amministrativa.
Guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una macchina agricola senza patente perché mai conseguita o perché la patente precedentemente posseduta era stata revocata, non sarà più reato ma illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria del pagamento da 5 mila a 15 mila euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
Stessa sanzione si applica anche:
· a chi pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre;
· a chi guida un veicolo per il quale è richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo;
· a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici;
· a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validità e continua a guidare in Italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza;
· al titolare di una patente estera che guida in Italia nonostante abbia avuto in provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la revoca della patente.
Nel caso in cui, in un biennio, si ripeta uno dei comportamenti indicati, gli illeciti successivi continuano a mantenere la natura di reato e per essi è prevista la pena dell´arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo
Guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una macchina agricola senza patente perché mai conseguita o perché la patente precedentemente posseduta era stata revocata, non sarà più reato ma illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria del pagamento da 5 mila a 15 mila euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
Stessa sanzione si applica anche:
· a chi pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre;
· a chi guida un veicolo per il quale è richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo;
· a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici;
· a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validità e continua a guidare in Italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza;
· al titolare di una patente estera che guida in Italia nonostante abbia avuto in provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la revoca della patente.
Nel caso in cui, in un biennio, si ripeta uno dei comportamenti indicati, gli illeciti successivi continuano a mantenere la natura di reato e per essi è prevista la pena dell´arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo