Studente sgambettato cade a scuola. Genitori condannati a pagare le spese legali. La scuola non è responsabile.
21-07-2016 01:18 - Attualità
La Cassazione con Sentenza del 07-07-2016, n. 13924 affronta un caso molto interessante. Un genitore, dopo che il proprio figlio, all´interno di una scuola, prima dell´inizio delle lezioni, cadde a terra a seguito dello sgambetto di un compagno, convenne in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune ed una Cooperativa quale appaltatrice del servizio di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nella fascia oraria in cui si era verificato l´infortunio.
Nei pregressi gradi di giudizio emergeva che non veniva ritenuta ammissibile la domanda della responsabilità extracontrattuale nei confronti del Ministero e del Comune, rilevando, quanto al primo, che l´infortunio si era verificato "al di fuori del servizio didattico educativo di competenza della P.A." e, quanto al secondo, che il Comune aveva affidato il servizio di accoglienza alla Cooperativa, che ne aveva assunto l´espletamento in regime di appalto, "con propria autonoma organizzazione di mezzi e di persone" e senza alcuna "ingerenza del comune appaltante nella sua esecuzione".
Ed in merito alla posizione specifica della Cooperativa si precisava che andava esclusa "la responsabilità dei soggetti preposti al servizio di sorveglianza in ragione della non prevedibilità e quindi della non prevenibilità dell´evento dannoso..., avvenuto con modalità così immediate e repentine da non consentire non solo una adeguata sorveglianza ma neppure l´adozione di misure preventive".
Ciò nonostante l´istituto scolastico dipendesse dal Ministero e, altresì, stante che il fatto era avvenuto all´interno della scuola e con utilizzo delle attrezzature scolastiche anche per l´assolvimento del servizio prescolare. Attività che era gestita e controllata dall´amministrazione comunale, cui andava imputata anche una responsabilità "per culpa in vigilando e per culpa in eligendo" in relazione all´attività della Cooperativa.
E´ importante rilevare come la Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, negativi per il genitore che ha agito in giudizio in nome e per conto del proprio figlio, affermi che il sinistro, per come accaduto è non prevedibile e non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 449/1973 e Cass. n. 348/1970).Dunque nessuna responsabilità, per un simile evento, è stato riconosciuto né in capo alla scuola, né al Comune né alla Cooperativa, ed il genitore è stato condannato a pagare corpose spese legali a favore del Comune e della Cooperativa.
Nei pregressi gradi di giudizio emergeva che non veniva ritenuta ammissibile la domanda della responsabilità extracontrattuale nei confronti del Ministero e del Comune, rilevando, quanto al primo, che l´infortunio si era verificato "al di fuori del servizio didattico educativo di competenza della P.A." e, quanto al secondo, che il Comune aveva affidato il servizio di accoglienza alla Cooperativa, che ne aveva assunto l´espletamento in regime di appalto, "con propria autonoma organizzazione di mezzi e di persone" e senza alcuna "ingerenza del comune appaltante nella sua esecuzione".
Ed in merito alla posizione specifica della Cooperativa si precisava che andava esclusa "la responsabilità dei soggetti preposti al servizio di sorveglianza in ragione della non prevedibilità e quindi della non prevenibilità dell´evento dannoso..., avvenuto con modalità così immediate e repentine da non consentire non solo una adeguata sorveglianza ma neppure l´adozione di misure preventive".
Ciò nonostante l´istituto scolastico dipendesse dal Ministero e, altresì, stante che il fatto era avvenuto all´interno della scuola e con utilizzo delle attrezzature scolastiche anche per l´assolvimento del servizio prescolare. Attività che era gestita e controllata dall´amministrazione comunale, cui andava imputata anche una responsabilità "per culpa in vigilando e per culpa in eligendo" in relazione all´attività della Cooperativa.
E´ importante rilevare come la Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, negativi per il genitore che ha agito in giudizio in nome e per conto del proprio figlio, affermi che il sinistro, per come accaduto è non prevedibile e non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 449/1973 e Cass. n. 348/1970).Dunque nessuna responsabilità, per un simile evento, è stato riconosciuto né in capo alla scuola, né al Comune né alla Cooperativa, ed il genitore è stato condannato a pagare corpose spese legali a favore del Comune e della Cooperativa.
Di Marco Barone